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FIORI DI CANAPA DOPPIO STOP AI DIVIETI: Decideranno Corte di Giustizia EU e la Consulta.
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Fiori di canapa, doppio stop ai divieti: il “decreto sicurezza” finisce anche davanti alla Consulta Costituzionale.
Dopo il rinvio del Consiglio di Stato alla Corte di giustizia UE di fine Ottobre, il tribunale di Brindisi rimette alla corte costituzionale. Le associazioni: «Non si può punire l’inoffensivo».

Il tentativo del Governo di chiudere per legge la strada ai fiori di canapa industriale è finito davanti alle due massime Corti: a Lussemburgo e alla Consulta.

Da una parte, il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte di giustizia UE se i divieti italiani su foglie e infiorescenze di Cannabis sativa L. da varietà certificate e a basso THC siano compatibili con la libera circolazione delle merci e con la politica agricola comune.

Dall’altra, con un’ordinanza del 26 giugno 2025 il GIP di Brindisi ha sospeso un procedimento penale su un carico di canapa e ha rimesso alla Corte costituzionale l’art. 18 del DL 48/2025 (L. 80/2025), il cuore del cosiddetto “decreto sicurezza” in materia di infiorescenze di canapa.

Il giudice di Brindisi ritiene questa scelta costituzionalmente sospetta su tre fronti.

1°) il vizio formale. Il decreto sicurezza viene definito adottato «al di fuori dei casi straordinari di necessità e urgenza» e l’art. 18 è inserito in un provvedimento “omnibus” sulla sicurezza, disomogeneo “per tabulas”, in contrasto con l’art. 77 della Costituzione.

2°) il vizio sostanziale. Trasformare in reato, “a presunzione”, qualsiasi condotta sulle infiorescenze di canapa industriale senza accertare un’efficacia drogante viene giudicato in conflitto con il principio di offensività: «punire l’inoffensivo non è costituzionalmente ammissibile».

3°) il profilo europeo. L’ordinanza parla di una misura che ha «effetto equivalente a restrizioni quantitative delle importazioni», potenzialmente in contrasto con l’art. 34 TFUE, perché la canapa industriale è una coltura agricola legittimamente scambiata nello spazio UE.

Il nodo centrale è chiaro: non può esserci reato penale se manca l’offensività, cioè se il prodotto NON è stupefacente.

Negli ultimi mesi, diversi giudici e anche alcuni Pubblici Ministeri hanno già archiviato denunce e disposto dissequestri quando i fiori di canapa analizzati erano privi di efficacia drogante, applicando in concreto il principio di offensività. Questo significa che non basta la mera presenza di infiorescenze di canapa botanica per configurare un reato: servono delle analisi di laboratorio per accertare, caso per caso, se la sostanza rinvenuta abbia davvero un effetto stupefacente. Se non lo è, non può esserci reato, né ai sensi della L. 242/2016 né – in una lettura costituzionalmente corretta – del DPR 309/1990.

Come reagisce il Governo ai chiari segnali che porteranno alla sospensione dell’art. 18 del Decreto sicurezza?

In primo luogo prova ad inserire un emendamento alla legge di bilancio, poi ritirato a causa di imbarazzi interni alla maggioranza, per normare il prodotto da fumo imponendo un accisa del 40% e poi lancia una serie di rappresaglie, mediante le forze dell’ordine, facendo sequestrare indiscriminatamente ed illegittimamente i fiori ed i derivati nei negozi e nelle aziende agricole di mezza Italia.

Sono gli ultimi disperati colpi di coda di un governo che, dall’angolo dove è stato rinchiuso, continua ad azzannare giovani imprenditori Italiani in nome della sua battaglia ideologica.

La canapa industriale è una filiera agricola che crea lavoro, investimenti e innovazione: merita certezza del diritto, non oscillazioni ideologiche.

 «Si deve tornare al diritto, alla scienza e alla Costituzione, non alla presunzione».

 

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